Giurisprudenza e Prassi

LIMITI DI ACCESSO AL FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE PER COMMESSE PREVEDIBILI E RISCHIO D'IMPRESA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE STACCATA DI PARMA Sentenza 2025

Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), il requisito della non imputabilità al datore di lavoro deve intendersi nel senso che i fatti causativi della sospensione dell'attività devono risultare estranei alla sfera organizzativa aziendale e non dipendenti dall'ordinario rischio d'impresa. Non è configurabile come evento imprevedibile o di forza maggiore il calo di commesse che discenda da clausole di un accordo quadro che prevedano esplicitamente la facoltà del committente di ridurre i volumi di lavoro, costituendo tale evenienza un'alea accettata e gestibile nell'ambito della normale diligenza imprenditoriale.

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