Giurisprudenza e Prassi
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI NEI GIUDIZI CONCORSUALI (49.1)
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ordinanza
2025
Ai sensi dell'art. 49 c.p.a., il giudice amministrativo deve ordinare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami qualora il gravame proposto da un candidato escluso da un concorso pubblico possa incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito.
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