INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI NEI GIUDIZI AD ELEVATO NUMERO DI PARTI
Ai fini della procedibilità del ricorso, qualora si debba integrare il contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati tale da rendere la notifica individuale sommamente difficile, il giudice ordina l'integrazione per pubblici proclami. Tale modalità si realizza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione di un avviso contenente l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, i nomi delle parti e il testo integrale del gravame, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio in modo compatibile con l'economia processuale.
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