IL SILENZIO ASSENSO PER TELEFONIA MOBILE IMPEDISCE L'ANNULLAMENTO PER CARENZA DOCUMENTALE IMPUTABILE ALLA PA (44.9)
In tema di installazione di impianti di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 si perfeziona allo spirare del termine di novanta giorni anche in presenza di vincoli paesaggistici, qualora l'Autorita preposta non esprima un dissenso motivato. L'eventuale annullamento d'ufficio del titolo formatosi per silentium, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, e illegittimo se motivato esclusivamente dalla carenza di documentazione endoprocedimentale imputabile all'inerzia della stessa Amministrazione e non da un accertato contrasto dell'opera con i beni tutelati.
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