Giurisprudenza e Prassi

RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE - RISCHIO DI INFLUENZA CRIMINALE - VA VERIFICATO IN CONCRETO (94.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di interdittive “a cascata” l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima.

In concreto, è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.

Per desumere plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.

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