LEGITTIMITA' DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SU REATI SPIA E RINVIO A GIUDIZIO (84.4)
Ai fini dell'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, il rinvio a giudizio per reati associativi o di intestazione fittizia integra una fattispecie sintomatica del rischio di condizionamento mafioso, restando irrilevanti eventuali pronunce del Tribunale del Riesame che abbiano escluso il fumus commissi delicti per finalità cautelari. Il mero decorso del tempo, in assenza di comprovate condotte di discontinuità o misure di self-cleaning, non attenua la prognosi di pericolosità attesa la stabilità intrinseca dei legami con le organizzazioni criminali.
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