Giurisprudenza e Prassi
INIDONEITÀ DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTI DI RECESSO AD INTEGRARE L'ESTREMA URGENZA CAUTELARE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Decreto
2026
Ai fini della concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., non è ravvisabile il profilo di estrema gravità e urgenza qualora il ricorrente lamenti il rischio di risoluzione di contratti pubblici derivante da un'interdittiva antimafia, laddove l'amministrazione abbia soltanto comunicato l'avvio del procedimento di recesso senza ancora aver adottato atti definitivi capaci di incidere irreversibilmente sulla continuità aziendale prima della trattazione collegiale.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...

