LEGITTIMA L'INFORMATIVA ANTIMAFIA A CASCATA PER IDENTITÀ DELLA COMPAGINE SOCIALE
In tema di interdittiva antimafia c.d. 'a cascata', il contagio tra imprese può legittimamente presumersi quando l'analisi dei rapporti riveli una stabilità e intensità dei vincoli associativi tale da configurare una comunanza di interessi non meramente formale. In particolare, la coincidenza dei soci di maggioranza e della compagine sociale tra la società colpita da interdittiva e quella destinataria dell'informativa a cascata costituisce elemento univocamente significativo della permeabilità mafiosa, superando la necessità di provare specifici momenti di collaborazione imprenditoriale.
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