Giurisprudenza e Prassi

DOVERE DI COLLABORAZIONE ISTRUTTORIA E CONSEGUENZE DELL'INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (64.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

L'inadempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio del giudice amministrativo comporta la fissazione di un nuovo termine perentorio per l'adempimento, con l'avvertimento che la persistente inerzia potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., come elemento idoneo a fondare argomenti di prova a favore della tesi avversaria o comunque a danno dell'amministrazione inadempiente.

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