Giurisprudenza e Prassi

INCREMENTO DEL QUINTO – VA RIFERITO AI SINGOLI IMPORTI DELLA CATEGORIA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Il citato art. 61, comma 2, stabilisce che “... La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo ...”.

Si deve ritenere che, il dato testuale dell’art. 61, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010 debba trovare fedele applicazione, dovendosi quindi subordinare l’incremento di un quinto della classifica al possesso di una qualifica (ovvero soglia di importo dei lavori eseguibili in una determinata categoria), pari ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta, soprattutto nei raggruppamenti orizzontali, come quello oggetto di causa, caratterizzati dall’interscambiabilità delle prestazioni tra le varie imprese partecipanti.

Né può accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la classifica (IIIbis) posseduta nella categoria OG 1 sarebbe sufficiente ad integrare il requisito di partecipazione ritenuto carente.

E infatti, la categoria per la quale la ricorrente non raggiunge la qualificazione necessaria per ottenere l’incremento è la OG 3 per la quale risulta avere una classifica I, laddove la OG 1, per la quale invece l’impresa dispone della qualifica, riguarda esclusivamente la costruzione, “la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità”.

Diversamente, la qualificazione OG 3, richiesta dalla legge di gara, si riferisce alle opere infrastrutturali aventi caratteristiche tecniche e presupposti evidentemente diversi, atteso che il sistema di qualificazione è volto proprio a garantire l’adeguatezza delle imprese rispetto alla tipologia di interventi oggetto di appalto.

Del resto, la previsione di cui all’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 è da sempre interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la condizione, secondo cui l’impresa concorrente deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3993/2018; TAR Sicilia, sez. III, n. 738/2017; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 338/2013; TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 2750/2012).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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