Giurisprudenza e Prassi

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: BASE CALCOLO E IRRETROATTIVITÀ DI LIMITI QUANTITATIVI DERIVANTI DA NORMATIVA SOPRAVVENUTA (92)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di incentivi per funzioni tecniche ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, la base di calcolo della quota spettante al dipendente non può essere costituita dall’impegno di spesa assunto dall’Amministrazione, ma deve necessariamente identificarsi nell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro. Inoltre, il limite alla liquidazione dell’incentivo nella misura dell'80%, introdotto dall’art. 93, comma 7-ter del medesimo Codice (per effetto del D.L. 90/2014), non è applicabile alle attività già svolte e concluse in data antecedente all'entrata in vigore della norma modificativa, ostandovi il generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.

"Dal punto di vista temporale [...] è applicabile il codice degli appalti del 2006 e, in particolare, l’art. 92, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Per quanto rileva nel presente giudizio, tale disposizione stabilisce che «una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare». Si precisa inoltre che «l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo».

[...] questa disposizione [l'art. 93, comma 7-ter, del codice del 2006, n.d.r.] è stata introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e non può applicarsi ad attività lavorative che sono state svolte prima della sua entrata in vigore e ai crediti retributivi a esse correlati, secondo la regola generale dell’art. 11 disp. prel. c.c. per cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

[...]

L’incentivo per la progettazione [...] è un trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario (tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16584), pertanto incorre nel divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale si applica a ogni credito scaturente dal rapporto di impiego (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8425, e Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27184)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)