Giurisprudenza e Prassi
LA PRESENTAZIONE DELLA CILA NON COSTITUISCE AVVIO DEL PROGRAMMA DI SPESA SENZA IMPEGNI VINCOLANTI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
In materia di incentivi pubblici, la nozione di avvio del programma di spesa deve essere interpretata in conformità alla disciplina eurounitaria come assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante; la CILA, avendo natura meramente abilitativa e comunicativa, non costituisce prova dell'avvio dell'investimento né impedisce all'imprenditore di rinunciare al progetto.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

