Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER LA DECADENZA DEGLI INCENTIVI DECORRE DALLA SCOPERTA DELLE FALSE DICHIARAZIONI (21-NONIES.2-BIS)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di incentivi nel settore energetico, il termine per l'esercizio del potere di decadenza e autotutela, in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario, decorre dalla scoperta dell'illegittimità e non dall'adozione dell'atto originario, ripristinando la simmetria informativa tra privato e amministrazione e rendendo inapplicabile il termine decadenziale fisso di cui all'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)