INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE DI DECADENZA PER DOCUMENTAZIONE TECNICA CONTRAFFATTA
In materia di incentivi per l'energia fotovoltaica, la presentazione di documentazione tecnica recante timbri e firme apocrifi costituisce una violazione grave che giustifica la decadenza integrale dai benefici. In tale scenario, non trova applicazione il termine fisso per l'esercizio dell'autotutela previsto dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, operando la deroga di cui al comma 2-bis del medesimo articolo per le ipotesi di falsità documentali accertate con sentenza, atteso che la tutela dell'affidamento legittimo non può essere invocata da chi ha indotto in errore l'amministrazione con condotte penalmente rilevanti.
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