Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL CREDITO VERSO SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

Il giudizio volto all'accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione coatta amministrativa diviene improcedibile al sopraggiungere della procedura concorsuale, stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede fallimentare a cui il creditore è tenuto ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)