Giurisprudenza e Prassi

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI, ABROGAZIONE SOPRAVVENUTA E POTERI DI VIGILANZA ANAC

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di inconferibilità di incarichi presso enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico, l’accertamento della violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 deve essere condotto con riferimento al quadro normativo vigente al momento del conferimento dell’incarico medesimo. La sopravvenuta abrogazione della causa di inconferibilità nel corso del procedimento di vigilanza non determina l’arresto del potere accertativo dell’ANAC né la sanatoria del rapporto, stante la natura di nullità insanabile dell’atto di nomina affetto da vizio genetico.

"[...] venendo in rilievo [...] un procedimento caratterizzato dall’esercizio di poteri di vigilanza – potere che per definizione non può che guardare al passato, vale a dire al momento del fatto generatore dell’attivazione del potere/dovere di vigilanza – il principio tempus regit actum va declinato con riferimento al momento del fatto (il conferimento dell’incarico) oggetto di verifica, sicché la normativa cui far riferimento è quella vigente al momento del conferimento dell’incarico, con conseguente irrilevanza della normativa sopravvenuta. Posto, infatti, che, come rilevato, il potere di vigilanza assume una caratterizzazione ontologicamente retrospettiva, il fatto che rileva – e che quindi cristallizza la normativa applicabile – non è rappresentato dall’adozione del provvedimento di accertamento, ma dal comportamento interessato dall’attività di verifica, ossia l’atto di conferimento dell’incarico. In altri termini, il rapporto tra legge e fatto è quello che si delinea in funzione dell’atto di conferimento dell’incarico, in un contesto normativo caratterizzato, diversamente che nel settore penale e strettamente punitivo, dal carattere non indefettibilmente retroattivo anche delle leggi più favorevoli.

Ciò è confermato dalla cennata previsione di cui all’art. 17 d. lgs. n. 39/13, che nel comminare l’effetto della nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al detto decreto, non può che riferirsi, per un verso, ad un fatto preesistente, avendo la nullità effetto dichiarativo di una situazione preesistente caratterizzata da un vizio genetico, e per altro verso, a un fatto non suscettibile di convalida, non essendo il negozio nullo convalidabile, in assenza di specifica previsione di legge (art. 1423 c.c.).

In tal senso, questa Sezione ha già chiarito che: “Le connotazioni particolari del potere di accertamento attribuito all’Anac dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, come delineate trattando del secondo motivo, comportano che la valutazione di conformità a legge del conferimento di un incarico dirigenziale o di vertice di una pubblica amministrazione non è subordinata all’attuale vigenza dell’incarico medesimo, nel momento in cui l’Autorità adotta il provvedimento di sua competenza. La finalità della normativa – individuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 98 del 4 giugno 2024, citata dall’appellante, in quella di evitare fenomeni corruttivi nonché situazioni di conflitto di interessi nella PA., in particolare con l’obiettivo di assicurare l’esercizio imparziale delle pubbliche funzioni – va assicurata mediante il meccanismo della c.d. inconferibilità degli incarichi di vertice … Detta finalità tuttavia è perseguita e pienamente realizzata, non solo per via inibitoria-interdittiva, mediante rimedi che impediscano soltanto il permanere della situazione di inconferibilità, ma anche per via sanzionatoria: vale a dire, in primo luogo, colpendo con la nullità ex lege l’incarico già conferito in situazione di inconferibilità e i relativi contratti di conferimento dell’incarico” (C.d.S, V, 15.1.2026, n. 327)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)