LEGITTIMO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI INDIVIDUALI ANZICHÉ APPALTI DI SERVIZI
La scelta di un'amministrazione di conferire un incarico individuale di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, anziché procedere all'affidamento di un appalto di servizi tramite le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti Pubblici, è espressione della discrezionalità amministrativa e non richiede una motivazione aggravata qualora la prestazione sia finalizzata ad acquisire un apporto professionale qualificato. È parimenti legittima la previsione di specifici titoli di specializzazione universitaria come requisiti di ammissione, ove tali titoli risultino strettamente attinenti all'elevato tecnicismo delle prestazioni oggetto del contratto.
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