INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA RICONVOCAZIONE AI COLLOQUI PER DIFETTO DI INTERESSE ATTUALE
In tema di procedure selettive per il conferimento di incarichi professionali, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso l'atto di riconvocazione dei candidati al colloquio disposto dall'Amministrazione in ottemperanza a un giudicato di annullamento. Poiché l'esecuzione della sentenza comporta la riedizione del potere valutativo non ancora esaurito, l'atto di convocazione assume natura meramente prodromica e non definitiva, non potendo il partecipante vantare una posizione di interesse attuale al sindacato su fasi intermedie del procedimento che non abbiano ancora prodotto un arresto procedimentale o un'esclusione definitiva.
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