Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2025

Il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio né un controllo gerarchico, trattandosi del controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell’obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell’attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20632)» (Cass., Sez. U., 08/01/2024, n. 567, pagg. 10 e seguenti); il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio né un controllo gerarchico, trattandosi del controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell’obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell’attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20632)» (Cass., Sez. U., 08/01/2024, n. 567, pagg. 10 e seguenti); tutto ciò per sottolineare che permane il profilo intersoggettivo tra società in house e amministrazione controllante; quanto detto, però, non può escludere, per un’evidente ragione innanzi tutto logica, l’obbligo di cooperazione rafforzato, a protezione dell’altrui affidamento, che la società in house, come tale, deve ritenersi avere, nell’agire secondo il suo oggetto statutario, al pari della pubblica amministrazione da cui promana e per le cui finalità agisce nella chiave privatistica ritenuta nel caso utile (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 04/05/2018, n. 5).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)