AGGIUDICAZIONE- TERMINI DI IMPUGNAZIONE - NUOVA DISCIPLINA – DIES A QUO – DECORRE DALLA PIENA CONOSCENZA DEGLI ATTI (209.1.a)
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, sono compatibili con l’art. 24 Cost. e con il diritto dell’Unione europea, quelle sole interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali la parte ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni per agire in giudizio, tenuto conto della data in cui essa ha preso o avrebbe potuto prendere conoscenza dei profili di illegittimità oggetto dell’impugnativa (cfr. Corte Costituzionale n. 204 del 2021; Corte di giustizia UE, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2019).
Secondo l’interpretazione sposata dalla giurisprudenza, dunque, il rinvio operato dall’120, comma 5, cod. proc. amm. (come modificato dall’art. 209, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023) agli artt. 90 e 36 del nuovo codice degli appalti, comporta che il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara coincide con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono (cfr. Cons. di Stato, 18 ottobre 2024, n. 8352; Cons. di Stato, Adunanza Plenaria 2 luglio 2020, n. 12).
Per effetto del meccanismo di dilazione temporale prefigurato dalle norme, la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta perciò lo slittamento del termine per denunciare i vizi che emergano solo a seguito dell’ostensione degli atti di gara.
Ne consegue che, nel caso in esame, il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, avvenuta con comunicazione del 26 luglio 2024.
Per tali ragioni il ricorso è tempestivo.
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