Giurisprudenza e Prassi

L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PRINCIPALE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE PER ECONOMIA PROCESSUALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2026

In virtù del principio della domanda e dell'economia dei mezzi processuali, l'accertata improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente travolge necessariamente anche il ricorso incidentale, rendendolo improcedibile. In tale scenario, il ricorrente principale è comunque tenuto a rimborsare alla controinteressata il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso incidentale, indipendentemente dalla compensazione delle altre spese di lite, secondo il regime di soccombenza virtuale previsto dal Testo Unico in materia di spese di giustizia.

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