Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza
2026
Nel rito appalti, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito resa dalla parte ricorrente, motivata dall'intervenuta esecuzione della fornitura e dalla stipula del contratto, comporta l'improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse sopravvenuta.
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