Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA (164.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

La gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica non è soggetta alle procedure del Codice dei contratti pubblici, in quanto qualificabile come servizio non economico di interesse generale. Le clausole della lex specialis relative alla qualificazione per l'esecuzione di lavori accessori devono essere interpretate come requisiti di esecuzione e non di partecipazione, al fine di evitare restrizioni ingiustificate alla concorrenza e in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.

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