Giurisprudenza e Prassi

L'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE NON È AFFINE ALLA GESTIONE DI STABILIMENTI BALNEARI (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività turistico-ricreative non è soddisfatto dal possesso di un'iscrizione per l'attività di affittacamere o bed and breakfast; tale attività, limitandosi alla messa a disposizione di alloggi, non è idonea a dimostrare, neanche per affinità, il possesso della professionalità necessaria alla gestione di uno stabilimento balneare, la quale presuppone un'organizzazione imprenditoriale complessa volta alla somministrazione di una pluralità di servizi integrati.

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