Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE LA COERENZA DELL'ATTIVITÀ CAMERALE EFFETTIVAMENTE ESERCITATA (100.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Ai fini della partecipazione a gare per concessioni demaniali marittime, il requisito dell'iscrizione camerale deve riferirsi all'attività effettivamente esercitata e non a quella astrattamente prevista nello statuto. Lo svolgimento di attività di ristorazione o di servizi di pulizia non costituisce titolo idoneo a dimostrare la professionalità necessaria per la gestione di uno stabilimento balneare, configurandosi come prestazioni accessorie o parziali rispetto alla complessità del servizio richiesto. Il concorrente legittimamente escluso per carenza di requisiti professionali non è legittimato a impugnare l'aggiudicazione della gara a favore di terzi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati