Giurisprudenza e Prassi

IL CONCETTO DI PERTINENZA DELL'ATTIVITA' CAMERALE FAVORISCE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nel sistema del D.Lgs. 36/2023, la nozione di pertinenza dell'attività camerale sostituisce il previgente criterio di coerenza, consentendo la partecipazione di operatori economici le cui attività iscritte, incluse quelle secondarie, siano attinenti all'oggetto del contratto pur senza una perfetta coincidenza testuale, in ossequio al principio del favor partecipationis.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)