SERVIZI DI PULIZIA ACCESSORI IN APPALTI MISTI: IDONEITÀ PROFESSIONALE NECESSARIA SE RICHIESTA ESPRESSAMENTE DALLA LEX SPECIALIS (100)
L'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 costituisce un requisito di idoneità professionale inderogabile per l'esecuzione di servizi di pulizia oggetto di affidamento pubblico. Tale obbligo sussiste anche qualora la prestazione di pulizia assuma carattere accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto (nella specie, gestione di centri di accoglienza) e l'operatore intenda svolgerla con personale interno. Ne consegue che è legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che, pur qualificata per il servizio principale, risulti priva della specifica abilitazione per il servizio di pulizia e non abbia fatto ricorso a raggruppamento temporaneo o subappalto.
"L’iscrizione al Registro delle imprese ha la funzione di accertare l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico a svolgere l’attività imprenditoriale in un determinato settore e che tale iscrizione non è giuridicamente ammissibile se non collegata all’appartenenza alla specifica fascia di classificazione prescritta dalla legge n. 82/1994" (Cita Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

