Giurisprudenza e Prassi
IDONEITÀ PROFESSIONALE VALIDA ANCHE SE L'ATTIVITÀ RICHIESTA È SOLO SECONDARIA (100.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA Sentenza
2025
In tema di requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione camerale per l'attività oggetto di gara è valida anche se la stessa risulta come attività secondaria dell'operatore economico, qualora la legge di gara non preveda espressamente il requisito della prevalenza. Parimenti, l'offerta non può essere dichiarata anomala sulla base di una generica valutazione del capitale sociale o di oneri economici afferenti esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

