SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL "GRUPPO DI LAVORO" DEVONO ESSERE VALUTATE NEL LORO COMPLESSO
In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'interpretazione della disciplina di gara va condotta alla luce delle regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., intese come canone ermeneutico della "totalità", il quale impone di leggere le clausole le une per mezzo delle altre. Tale operazione deve essere orientata ai principi del risultato e del favor participationis previsti dal nuovo Codice dei Contratti. Ne discende che, in presenza della richiesta di un gruppo di lavoro, eventuali deficienze professionali del singolo componente non esplicano effetti espulsivi, ma puramente valutativi.
Come statuito dal Giudicante: "nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. [...] Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito dell’interpretazione degli atti di gara che va coniugato con i principi immanenti nel Codice dei contratti, ossia: il principio del risultato e il favor participationis." E ancora: "la legge di gara non si limita a richiedere all’operatore economico di disporre di determinate professionalità ma prevede che esse debbano operare come un ‘gruppo di lavoro’, dunque congiuntamente e in collaborazione tra di loro, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare non può che riguardare il gruppo nel suo complesso." Infine: "eventuali mancanze, in capo ai professionisti, delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio, rilevabili dai curricula, vanno ad incidere unicamente sull’attribuzione del punteggio". (Cons. Stato, n. 5871 del 2024; Cons. Stato, n. 5405 del 2025; Cons. Stato, n. 9967 del 2025).
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