Giurisprudenza e Prassi
SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA PATRIMONIALE SUI CORRISPETTIVI DA REGRESSIONE TARIFFARIA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2026
In materia di regressione tariffaria sanitaria, qualora la controversia riguardi unicamente il quantum della pretesa creditoria o la rettifica di errori materiali nei conteggi relativi a prestazioni già rese, senza mettere in discussione i criteri generali di riparto o i tetti di spesa fissati dalla programmazione regionale, la cognizione appartiene al Giudice Ordinario, trattandosi di un rapporto paritetico di natura patrimoniale privo di connotati autoritativi.
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