GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'AMMISSIONE AL FONDO SALVA OPERE
È dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la controversia riguardante il diniego di ammissione al Fondo Salva Opere. Poiché l'ammissione al fondo è subordinata alla mera verifica della sussistenza di requisiti integralmente previsti dalla legge, senza che l'amministrazione sia chiamata ad esercitare alcun potere discrezionale circa l'an o il quid dell'erogazione, la posizione giuridica soggettiva dell'operatore istante deve essere qualificata come diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
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