Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PATRIMONIALI (133.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

Nelle concessioni di servizi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui il petitum sostanziale riguarda l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito del rapporto concessorio (nella specie, mancato pagamento di canoni e inadempimenti gestionali). La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. non opera qualora la controversia non richieda il sindacato sulla legittimità di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione ma investa profili paritari e meramente patrimoniali del rapporto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)