Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA RIPETIZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELLA FASE DI EROGAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2024

In tema di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo segue la distinzione tra fase di concessione e fase di erogazione. Mentre la prima fase, relativa all'esame della domanda e all'an del contributo, appartiene alla giurisdizione amministrativa per la presenza di poteri discrezionali, la seconda fase, relativa alla liquidazione finale e alla ripetizione dell'indebito basata sulla verifica dell'adempimento degli obblighi, coinvolge diritti soggettivi e ricade nella giurisdizione ordinaria.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...