Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA REVOCA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PER INADEMPIENTO DEL BENEFICIARIO
TAR PUGLIA Sentenza
2026
In tema di contributi pubblici, se la revoca del finanziamento è disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti rispetto alla destinazione programmata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; la situazione di interesse legittimo, con giurisdizione amministrativa, è invece configurabile solo se il provvedimento di attribuzione sia annullato o revocato per vizi di legittimità originari o per contrasto iniziale con l'interesse pubblico.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

