Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO IN ESECUZIONE (215.1)

CONS. STATO Sentenza 2026

L'atto di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico e le relative determinazioni emesse in corso di esecuzione contrattuale sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Trattandosi di un accordo negoziale paritetico che dà origine a un rapporto fiduciario tra i componenti e le parti, l'impugnazione delle determinazioni, aventi natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., deve essere proposta dinanzi alla magistratura civile.

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COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: Organo con funzioni di prevenzione delle controversie o di rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche, la cui costituzione è obbligatoria per i lavori di importo superiore alla soglia europea. (Riferimento: Art. 215, comma 1)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)