Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SUL RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI NELLA FASE ESECUTIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nelle materie di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone che la controversia coinvolga l'esercizio di una funzione pubblica mediante provvedimenti o accordi sostitutivi. Qualora la causa petendi risieda nell'accertamento dell'inadempimento di obbligazioni convenzionali a carattere paritetico e nella lesione dell'affidamento per violazione delle regole di correttezza e buona fede durante l'attuazione del rapporto concessorio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati