GIURISDIZIONE ORDINARIA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN SETTORI SPECIALI ESPOSTI ALLA CONCORRENZA (116.1)
In tema di contratti pubblici nei settori speciali, qualora l'attività esercitata dall'ente aggiudicatore (nella specie, produzione di energia elettrica) risulti direttamente esposta alla concorrenza secondo le decisioni della Commissione Europea, non trova applicazione la disciplina dell'evidenza pubblica. Pertanto, sia la stipulazione che la risoluzione per inadempimento dei relativi contratti si configurano come atti di diritto privato, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
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