GIURISDIZIONE ORDINARIA PER OCCUPAZIONE USURPATIVA SENZA FORMALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
La giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno o di restituzione di un fondo occupato dalla Pubblica Amministrazione senza che sia mai intervenuta una dichiarazione di pubblica utilità appartiene al giudice ordinario, trattandosi di occupazione 'usurpativa' non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere. Ai fini della giurisdizione amministrativa è necessario che la trasformazione del bene sia avvenuta nell'ambito di un procedimento espropriativo, ancorché viziato o annullato, purché fondato su un atto formale che dichiari la pubblica utilità dell'opera.
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