GIURISDIZIONE ORDINARIA PER I DANNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MATERIALE NELL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
In tema di risarcimento del danno, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste qualora l'evento lesivo sia riconducibile ad un'attività meramente materiale della Pubblica Amministrazione o di un suo appaltatore nell'esecuzione di lavori, anche se finalizzati all'attuazione di un provvedimento amministrativo. Tale provvedimento funge da mero antecedente storico e non attrae la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, laddove il danno non sia l'effetto diretto del potere autoritativo ma della violazione dei comuni canoni di perizia e prudenza.
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