Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER DANNI DA MALFUNZIONAMENTO MATERIALE DEL MARKETPLACE PUBBLICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Qualora il danno lamentato da un operatore economico derivi esclusivamente dal mancato o rallentato funzionamento tecnico del portale informatico del marketplace pubblico (fatto materiale), e non da atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non venendo in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici, bensì una responsabilità di natura precontrattuale basata su condotte materiali.

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