GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO PER LE CONTROVERSIE SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (108.3)
La risoluzione del contratto di appalto disposta dall'amministrazione per inadempimento dell'operatore economico è un atto di autotutela contrattuale che incide sul diritto soggettivo del privato e, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L'eventuale impugnazione dell'atto di affidamento del medesimo servizio a un terzo non rientra nella cognizione del giudice amministrativo qualora le censure non siano rivolte a vizi propri della nuova procedura, ma dipendano esclusivamente dalla pretesa illegittimità della risoluzione del precedente contratto.
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