Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO PER LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DOVUTA A INADEMPIMENTO DEL BENEFICIARIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE Sentenza
2026
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento pubblico qualora l'atto di ritiro sia motivato non già dall'illegittimità originaria del provvedimento di concessione, bensì dall'inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dal disciplinare sottoscritto, quali la violazione delle norme in materia di appalti pubblici nella fase di attuazione dell'intervento finanziato.
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