DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI SETTORI SPECIALI ESPOSTI ALLA LIBERA CONCORRENZA (116.1)
In materia di settori speciali, qualora l'attività di produzione e vendita di energia elettrica sia esercitata in aree geografiche dichiarate dalla Commissione Europea come direttamente esposte alla concorrenza (ai sensi dell'art. 30 della Direttiva 2004/17/CE), non trova applicazione la disciplina dell'evidenza pubblica. Pertanto, la risoluzione contrattuale per inadempimento disposta dall'operatore non costituisce esercizio di poteri autoritativi, determinando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
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