Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA: NON SI ESTENDE OLTRE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, è sufficiente osservare come nella specie venga in rilievo un "contratto attivo", escluso come tale dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 36 del 2023), avente ad oggetto un bene del patrimonio comunale disponibile (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Campania, Salerno, I, 29/05/2024, n. 1166, TAR Lombardia, Milano, V, 20/11/2023, n. 2730). Non vertendosi, quindi, in una materia ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la questione di giurisdizione va indagata sulla base del generale criterio di riparto, fondato sulla situazione soggettiva fatta valere (ex artt. 103, comma 1, Cost. e 7, comma 4, cod. proc. amm.). Per tale via, in linea con le condivisibili argomentazioni contenute nella motivazione della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 3323/2023, si deve ritenere che, in relazione agli atti delle procedure di alienazione dei beni del patrimonio comunale volti all’individuazione del contraente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti espressivi del pubblico potere che, pertanto, intercettano posizioni d'interesse legittimo, dovendosi ravvisare, per contro, per la fase successiva, afferente all'esecuzione del rapporto, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V, 10/11/23 n. 9638; id., 23/08/2019, n. 5821, per cui: «la "fase pubblicistica" preordinata alla selezione concorsuale del contraente privato vale a strutturare la relativa azione amministrativa in termini di attività propriamente autoritativa (arg. ex art. 1 l. n. 241/1990), a fronte della quale i concorrenti vantano situazioni soggettive di interesse legittimo (non potendo vantare pretese incondizionate alla stipula del contratto), idonee ad attivare la giurisdizione del giudice amministrativo»; Cass. civ., Sez. Un., 5/10/2018, n. 24411; id., 8/07/2015, n. 14188 Cass., id., 22/04/2013, n. 9689).

Ne consegue che, fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa non si estende alle questioni relative alla sorte del contratto concluso dalla pubblica amministrazione, dal momento che, terminata la fase autoritativa, le posizioni giuridiche implicate assumono la consistenza del diritto soggettivo.

Rimane comunque salva, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del cod. proc. amm., la possibilità per la parte ricorrente di riproporre la domanda di annullamento e/o di declaratoria di inefficacia del contratto innanzi al giudice ordinario competente, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della stessa, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...