SENTENZA CHE IMPONE DI RIPETERE IL GIUDIZIO DI CONGRUITA': LA (NUOVA) AGGIUDICAZIONE CHE NON RISPETTA LA SENTENZA E' NULLA E IL CONTRATTO INEFFICACE (114)
Non rispettando integralmente i vincoli conformativi scaturenti dalla sentenza, l’Amministrazione resistente ha surrettiziamente eluso il giudicato già formatosi su tale pronuncia, in quanto, pur rinnovando il giudizio di verifica della congruità dell’offerta di E. s.r.l., non ha tenuto conto di talune voci di costo che, in quanto indicate dalla stessa controinteressata in sede di offerta e riportate anche nella predetta pronuncia, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione (e di specifico computo) ai fini dell’esito di tale giudizio. Trattasi, invero, di un’omessa considerazione di talune voci di costo la quale, pur afferendo ad un procedimento – quale è quello di verifica della congruità dell’offerta – contrassegnato da profili di discrezionalità tecnica, non si colloca al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza da ottemperare ma ne elude precise statuizioni, non venendo in rilievo nuovi vizi che, in quanto espressione di un margine discrezionale residuante in capo alla p.a. procedente a seguito della prima pronuncia di annullamento, sarebbero stati censurabili, se del caso, in via cognitoria-impugnatoria.
Accertato, quindi, che l’Amministrazione si è sottratta alla puntuale esecuzione di quanto statuito con la sentenza ottemperanda, deve essere dichiarata la nullità degli atti impugnati e, di conseguenza, deve essere ordinato al Comune di dare integrale e corretta esecuzione al giudicato nascente da tale pronuncia, secondo le prescrizioni conformative ivi contenute e qui ribadite, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Quanto alle sorti del contratto eventualmente stipulato tra il Comune ed E. s.r.l. a seguito dell’aggiudicazione di cui viene dichiarata la nullità nel presente giudizio, il Collegio ritiene, alla luce del combinato disposto degli artt. 114, comma 4, lett. a) e 122, comma 1, c.p.a, che rientri nei poteri del Giudice dell’ottemperanza – e, in particolare, nell’ambito delle modalità tramite cui quest’ultimo possa ordinare l’ottemperanza – dichiararne l’inefficacia qualora esso risulti stipulato a seguito di una aggiudicazione viziata da nullità, tenuto conto che lo stringente rapporto di presupposizione che sussiste tra aggiudicazione e contratto, il quale è suscettibile di determinare l’inefficacia di quest’ultimo a seguito dell’annullamento per via giudiziale della prima (come espressamente previsto dall’art. 122, comma 1, c.p.a.), deve a fortiori consentire al Giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulle sorti del contratto laddove la presupposta aggiudicazione risulti avvinta, come nel caso di specie, da una forma di invalidità ancor più grave di quella di natura annullatoria, quale è, per l’appunto, la nullità per violazione o elusione del giudicato.
In applicazione di quanto previsto dal sopra richiamato art. 122, comma 1, c.p.a., la decorrenza di tale inefficacia contrattuale deve essere modulata tenendo conto della peculiarità del servizio oggetto del paradigma contrattuale in essere tra le parti, degli interessi contrapposti, dell’effettiva possibilità per la parte ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati nell’ambito della presente pronuncia (la quale è correlata all’eventuale esito negativo del giudizio di congruità a cui sarà nuovamente sottoposta l’offerta di E. s.r.l., non sussistendo l’obbligo per l’Ente comunale di rinnovare la gara) e della conseguente possibilità di subentrare nel contratto (rispetto a cui B. s.r.l. ha presentato domanda), così come dello stato di esecuzione di quest’ultimo.
Al fine di assicurare il pieno svolgimento del servizio nelle more dell’espletamento della verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata e della conseguente, ed eventuale, nuova aggiudicazione, valutata altresì la natura degli interessi pubblici sottesi alla procedura di aggiudicazione in contestazione, si dispone, quindi, che il contratto eventualmente stipulato dal Comune e da E. s.r.l. divenga inefficace a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, salvo che, nel suddetto arco temporale, la verifica di anomalia permetta di attestare la congruità del prezzo offerto dalla controinteressata.
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