RIAPERTURA DELLA GARA E NUOVA GRADUTORIA: INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI COGNIZIONE PER CONTEMPORANEA PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
In tema di appalti pubblici, sussiste l'inammissibilità del ricorso per l'annullamento di nuovi verbali di gara e della conseguente graduatoria qualora gli stessi costituiscano attività amministrativa pienamente conseguenziale alle statuizioni di una precedente sentenza e siano stati contestualmente impugnati con rito dell'ottemperanza dinnanzi al giudice della decisione passata in giudicato.
"[...] occorre evidenziare come “il divieto del ne bis in idem è estensibile anche all’azione di ottemperanza, atteso che quest’ultima non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze od altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell’ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l’originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un’attuazione in senso stretto, dando luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva (in termini Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1558)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7322).
Il giudizio di ottemperanza rappresenta, infatti, la più importante ipotesi di giurisdizione estesa al merito attribuita al giudice amministrativo, potendo questi sostituirsi integralmente alla p.a. inadempiente. La ratio giustificatrice di tale ampiezza di cognizione va rinvenuta nella circostanza per cui, pur essendo obbligata a conformarsi al giudicato, l’Amministrazione conserva un certo margine di discrezionalità nell’attuazione del dictum giudiziale e la scelta che essa opera non sempre risulta satisfattiva dell’interesse del privato; sicché l’attribuzione al giudice amministrativo di un penetrante sindacato sull’atto adottato dalla p.a. in sede di ottemperanza consente di verificare se realmente il consociato abbia ottenuto l’utilità che gli spetta e che potrebbe essere frustrata non solo dall’inottemperanza ma anche dall’inesatta ottemperanza.
L’attività amministrativa oggetto del verbale impugnato è, dunque, pienamente conseguenziale alle statuizioni della sentenza n. 6068/2025 ed ha, espressamente, mirato ad adempiere all’obbligo conformativo discendente da tale pronuncia; di talché, sarà il giudice dell’ottemperanza a stabilire se (e/o in quale misura) tale obbligo sia stato adempiuto."
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