Giurisprudenza e Prassi

NUOVA VERIFICA DI ANOMALIA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: L'AMMINISTRAZIONE NON E' OBBLIGATA AD USARE LA STESSA MODALITA' DI CALCOLO DEL VERIFICATORE (112)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

E’ noto che il giudice dell'ottemperanza è chiamato alla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512), verifica che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e che implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).

Nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che l’Amministrazione ha pienamente ottemperato al decisum, prima della notifica del presente ricorso in ottemperanza, rieditando la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, nella quale ha effettuato valutazioni nuove, discostandosi da quanto sostenuto dal verificatore. Corretto o meno che sia il ragionamento dell’Amministrazione, la stessa ha ottemperato in maniera puntuale alla decisione, che invero non la vincolava ad utilizzare la stessa modalità di calcolo utilizzata dal verificatore.

Risulta pertanto evidente che, in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione ha rivalutato l’offerta di -OMISSIS- entro i limiti della portata conformativa della sentenza, operando una valutazione globale e sintetica delle voci di costo e pervenendo ad un giudizio favorevole sulla base di una nuova motivazione, non ponendosi per tali ragioni l’operato della stazione appaltante in contrasto o in elusione del giudicato.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)