PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: E' COMPETENTE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Osserva questo collegio che nel caso di specie sussiste la giurisdizione amministrativa.
Le controversie che riguardano la fase che intercorre fra il provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto, e in particolare il caso dell’operatore economico aggiudicatario che si rifiuta di stipulare il contratto, rientrano nella giurisdizione esclusiva, che non richiede di qualificare la situazione giuridica fatta valere dalle parti, avendo come presupposto comunque situazioni, individuate dal legislatore, in cui viene in evidenza o è presupposto l’esercizio del pubblico potere.
Come si illustrerà, vengono in soccorso a tal fine vari indici, letterale, storico e sistematico, nonché la stessa disciplina della garanzia provvisoria, mentre non ostano le argomentazioni che si appuntano sulla già intervenuta aggiudicazione e sul principio di buona fede.
Con l’art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a. è delimitata la giurisdizione esclusiva attraverso il riferimento alle procedure di affidamento: sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”.
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