PRECLUSIONE DA GIUDICATO PER DOMANDA RISARCITORIA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN APPELLO
In tema di appalti pubblici, la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria resa in grado di appello per difetto di specificità (omessa indicazione di an e quantum) non costituisce una pronuncia meramente processuale ma un accertamento che preclude, ai sensi dell'art. 358 c.p.c. e dell'art. 39 c.p.a., la riproponibilità della domanda in un nuovo giudizio. Tale preclusione opera a fortiori qualora la sentenza di primo grado avesse già rigettato nel merito la pretesa risarcitoria come conseguenza dell'infondatezza della domanda di annullamento.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

