Giurisprudenza e Prassi

GESTORE USCENTE NON PARTECIPANTE ALLA NUOVA GARA: INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA CAUTELARE. OCCORRE ATTENDERE L'ESITO DEL MERITO (10)

TAR LOMBARDIA MI ORDINANZA 2026

Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, la domanda cautelare proposta dall'operatore uscente che non ha presentato offerta, volta alla sospensione della gara per asserita illegittimità delle clausole del bando di carattere immediatamente escludente, va respinta per carenza del periculum in mora. Il pregiudizio paventato è infatti pienamente ristorabile con la pronuncia di merito che, accertando l'illegittimità della lex specialis, imponga la rinnovazione della procedura ampliando la platea dei concorrenti. Inoltre, l'interesse del precedente affidatario alla protrazione del servizio è recessivo rispetto a quello della stazione appaltante all'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

"[...] la ricorrente ha contestato, in particolare, che le succitate clausole sarebbero illegittime perché imporrebbero requisiti eccessivi e sproporzionati, così da risultare ingiustamente restrittive della concorrenza e assumere carattere immediatamente escludente, impedendole di partecipare alla gara;

- il pregiudizio così paventato, tuttavia, può essere interamente e pienamente ristorabile all’esito della definizione della controversia nel merito, atteso che, nel caso di esito favorevole del giudizio per la ricorrente, la procedura di gara in esame verrebbe caducata in considerazione della prospettata illegittimità delle clausole contestate e dovrebbe essere nuovamente bandita emendata dei vizi eventualmente riscontrati, con ampliamento della platea dei possibili partecipanti;

Rilevato, inoltre, che:

- la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara e che, quale mero gestore uscente del servizio, il suo interesse a continuare l’esercizio dell’attività recede di fronte a quello della stazione appaltante di procedere all’affidamento al nuovo operatore economico una volta conclusa la procedura di selezione, salvi gli esiti del presente giudizio;"

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